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giovedì, 3 Ottobre 2024

tagliate le ore dei vigili per la Valtriversa

MENO SICUREZZA E PREVENZIONE

I vigili della Valtriversa presteranno servizio anche a Montechiaro, Viale, Cinaglio e Cortazzone. Questo è la scelta dei sindaci della nostra Unione, fatta nel consiglio dello scorso 10 dicembre 2012. Scopo dichiarato: ridurre i costi del servizio, giudicati troppo pesanti dopo l’uscita di Ferrere dall’Unionw, diventata effettiva dall’1 gennaio 2013. I vigili dedicheranno ai nuovi Comuni convenzionati con la Valtriversa un totale di almeno 25 ore settimanali. Verranno impiegati due uomini per volta con un’auto. La Valtriversa incasserà la tariffa oraria di euro 54 (due uomini e una macchina). In più, la Valtriversa prenderà il 50 per cento dell’incasso effettivo per le multe fatte. Durante il consiglio dell’Unione, non ho approvato la scelta. Mi sono limitato ad astenermi. Perché?  La Valtriversa ha avuto negli ultimi anni 5 vigili in organico. Uno è andato in pensione proprio in questi giorni e non verrà sostituito. Un altro ha un contratto a tempo determinato che scade alla fine del 2013 e non si sa se verrà confermato. Nel consiglio sono emersi vaghi propositi in tal senso ma nessun impegno preciso. Nei prossimi mesi dovrebbero essere posizionati gli autovelox sulla ex statale 10: apparecchiature che andranno gestite, anche per le pratiche amministrative e il contenzioso che arriverà inevitabilmente. Chi le gestirà? Allo stato delle cose, è un lavoro che toccherà proprio ai vigili. Con tutto questo, perdere l’utilizzo di due operatori per un totale di ore significativo causerà per forza di cose una riduzione dei servizi nel territorio della Valtriversa. Riduzione che rischia di danneggiare in primo luogo proprio Villafranca, in quanto Comune più grande. Magari qualcuno obietterà che “nel tragitto verso i nuovi Comuni, i vigili potranno fare altri servizi”, come mi sono sentito dire durante il consiglio dell’Unione. Tutto vero, ma poco credibile. Considerati i tempi molto stretti, le distanze e il territorio ancora più vasto, avranno poche concrete possibilità di fare altro. Anche l’eventuale “pezzo” di orario residuo degli operatori impiegati nei servizi presso questi Comuni rischierà di essere disperso in attività di poco rilievo, generando una diminuzione di produttività. In sintesi, i sindaci hanno preso una decisione dettata solo da una logica economica senza tener conto della qualità. Perché non sono state fissate tariffe più elevate? Mi è stato risposto che andavano bene così ma senza dimostrarlo con dati precisi.  Comprendendo il difficile momento ed i pochi soldi che ci sono, ho chiesto la possibilità di sciogliere il contratto in anticipo se fosse ritenuto utile in futuro. Niente da fare: la convenzione sarà comunque valida per tre anni. Meno presenza dei vigili significa meno attenzione alla sicurezza e alla prevenzione, cioè meno attenzione alla qualità della vita dei cittadini della Valtriversa. Sarà più difficile mandare i vigili davanti alle scuole, a far lezione ai ragazzi, alle manifestazioni o, semplicimente, a mostrare di fare un presidio del territorio che abbia un senso.

3 Commenti

  1. Legge regionale 16 dicembre 1991, n. 57.

    Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, concernente ‘Norme in materia di Polizia locale ‘.

    (B.U. 27 dicembre 1991, n. 52)

    Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
    All. A., B., C., D., E.

    Art. 1.
    (Determinazione del contingente numerico del servizio di Polizia municipale)
    1. Fermi restando i criteri, di cui all’art. 5 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58, la dotazione organica di ogni corpo o servizio di Polizia municipale e’ stabilita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 1.000 abitanti.
    2. Nel Comune capoluogo di Regione il rapporto e’ fissato in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 550 abitanti, mentre per i Comuni di classe 1A, 1B e 2A, di cui alla tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, la dotazione organica e’ costituita in misura non inferiore ad 1 addetto ogni 800 abitanti.
    3. I parametri, di cui ai commi uno e due, si applicano anche in caso di gestione del servizio in forma associata.

    Art. 2.
    (Personale stagionale)
    1. Per sopperire a particolari esigenze stagionali del servizio i Comuni possono procedere all’assunzione temporanea di personale in conformita’ con la normativa vigente in materia.
    2. I Comuni stabiliscono i periodi nei quali si puo’ procedere all’assunzione del personale

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